Oltre al dovere di istruire ed educare i figli, l’art. 147 c.c. impone ad entrambi i genitori il dovere di provvedere al loro mantenimento.
In particolare, il dovere di mantenimento consiste nel garantire ai figli i mezzi necessari per assicurare loro la salute ed il benessere necessari, tenendo conto del tenore di vita e delle condizioni economiche generali della famiglia.
Occorre precisare che il dovere di mantenimento dei figli non cessa con il compimento del diciottesimo anno degli stessi ma, invece, permane fintanto che i figli non abbiano raggiunto l’indipendenza economica.
Dunque, l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli cessa solo ed esclusivamente nel momento in cui i figli divengono economicamente indipendenti oppure quando il mancato svolgimento di un’attività economica sia imputabile ad un atteggiamento di inerzia o ingiustificato rifiuto di lavorare da parte dei figli.